A volte capita la necessità di mettere diverse persone all'interno di uno stesso ufficio, ma c'è un limite?
La risposta è sì ma non è stabilita per legge. Infatti nel TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, e per la precisione nell'Allegato V intitolato REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, nell'articolo 1.2 dedicato all'altezza, cubatura e superficie dei luoghi di lavoro (che per brevità nel pdf si trova a pag. 275), si stabiliscono un'altezza di 3 metri, una superficie di almeno 2 metri quadri e una cubatura di almeno 10 metri cubi intesi per singolo lavoratore. Queste misure la norma però le prevende per le aziende industriali che occupano più di 5 persone, per quelle che eseguono lavorazioni che comportano sorveglianza sanitaria e anche per le aziende industriali con meno di 5 persone qualora le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute a giudizio dall’organo di vigilanza pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. Comunque sia è fondamentale ricordare che "lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere."
Per i locali dedicati ad uso commerciale e ufficio invece si prevede che "i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente." Questo significa che limiti suddetti sono demandati ai regolamenti edilizi dei singoli comuni.
Generalmente quindi le altezze degli uffici coincideranno con quelle dei locali ad uso civile, con misure quindi attorno ai 2,7 metri, mentre per i metri quadri e la cubatura d'aria a disposizione per singola persona approssimativamente i valori saranno quelli sopraindicati, da considerarsi salvo indicazioni diverse al lordo degli ingombri dei mobili, delle attrezzature (per esempio fotocopiatori) e impianti fissi (per esempio termosifoni e climatizzatori).
Per fare un esempio pratico in una stanza di 5 metri per 4 alta 2,7 i metri cubi d'aria sono 54, quindi per la normativa si può considerare di inserire un massimo 5 persone, sempre però tendendo conto che "lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere."